Pervengono a questa Direzione notizie riguardanti il contributo volontario delle famiglie che contribuiscono a creare confusione e falsi convincimenti in merito agli stessi. Fatti salvi i riferimenti normativi (c ..622 Legge Finanziaria 2007, art.28 comma1 e art.30 comma 2, secondo periodo DLgs 17 ottobre n.226) riguardanti il regime di obbligatorietà e di gratuità deli'istruzione' inferiore, si fa presente che i versamenti' in questione sono assolutamente volontari. Essi devono essere tenuti ben distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie. Il contributo, ad ogni modo, non potrà riguardare lo svolgimento di attività curriculari, fermo restando, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.
All'atto del versamento, poi, le famiglie saranno informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della L.n.40/2007 (Ctrc.Dlp.Istruzione 11.312 del 20/0;3/2012).
Pertanto, le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie dovranno essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa al di là dei livelli essenziali. (Clrc.Dlp.Istruzlone n.593 del 07/03/2013).
Questa istituzione scolastica ha improntato l'intera gestione delle somme in questione a criteri di trasparenza ed efficienza. In particolare, le famiglie conosceranno le attività che saranno finanziate e al termine dell'anno scolastico, verrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione di tali contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.
Si allega il documento in oggetto.